La pensione di reversibilità non può
essere decurtata - in caso di cumulo con ulteriori redditi del
beneficiario - di un importo che superi l'ammontare complessivo
dei redditi aggiuntivi.
È quanto ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza n.
162 depositata oggi (redattrice Maria Rosaria San Giorgio),
accogliendo una questione sollevata dalla Corte dei conti del
Lazio sull'articolo 1, comma 41, della legge n. 335 del 1995,
sul cumulo tra pensione di reversibilità e redditi aggiuntivi
del beneficiario.
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