/ricerca/ansait/search.shtml?tag=
Mostra meno

Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ANSA.it.

Ti invitiamo a leggere le Condizioni Generali di Servizio, la Cookie Policy e l'Informativa Privacy.

Puoi leggere tutti i titoli di ANSA.it
e 10 contenuti ogni 30 giorni
a €16,99/anno

  • Servizio equivalente a quello accessibile prestando il consenso ai cookie di profilazione pubblicitaria e tracciamento
  • Durata annuale (senza rinnovo automatico)
  • Un pop-up ti avvertirà che hai raggiunto i contenuti consentiti in 30 giorni (potrai continuare a vedere tutti i titoli del sito, ma per aprire altri contenuti dovrai attendere il successivo periodo di 30 giorni)
  • Pubblicità presente ma non profilata o gestibile mediante il pannello delle preferenze
  • Iscrizione alle Newsletter tematiche curate dalle redazioni ANSA.


Per accedere senza limiti a tutti i contenuti di ANSA.it

Scegli il piano di abbonamento più adatto alle tue esigenze.

Elezioni comunali in Trentino Alto Adige, cosa dice il Tar

Elezioni comunali in Trentino Alto Adige, cosa dice il Tar

Ricorso degli amministratori locali bocciato su tutta la linea

TRENTO, 07 febbraio 2025, 15:08

Redazione ANSA

ANSACheck
- RIPRODUZIONE RISERVATA

- RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Tar di Trento ha bocciato su tutta la linea il ricorso presentato dal sindaco di Pergine Valsugana, Roberto Oss Emer, assieme ai sindaci Clelia Sandri (San Michele all'Adige), Andrea Brugnara (Lavis), Giovanna Chiarani (Drena), e degli assessori comunali Lorenzo Pozzer, Elisa Bortolamedi e Franco Castellan, contro il decreto del presidente della Regione, Arno Kompatscher, per l'indizione delle elezioni amministrative in Trentino Alto Adige il prossimo maggio.
    Il collegio, presieduto dalla giudice Alessandra Farina, nella sentenza ha rilevato come il "principio che il periodo del mandato dei consiglieri comunali e dei sindaci dura un quinquennio" non debba essere concepito "in termini rigidi ed inderogabili", in quanto la "normativa vigente ammette in via ordinaria dei margini di flessibilità per poter far svolgere le elezioni anche prima della data di scadenza del mandato".
    Inoltre - affermano i giudici - la "contestualità delle elezioni in un'unica data consente infatti il perseguimento di molteplici interessi pubblici, quali il contenimento delle spese necessarie allo svolgimento delle elezioni, l'omogeneità della durata del mandato dei comuni presenti sullo stesso territorio chiamati a dialogare tra loro, e la cristallizzazione ad uno stesso momento degli orientamenti degli elettori suscettibili di variazioni nel corso del tempo".
    Anche la motivazione legata al completamento del programma amministrativo presentato agli elettori, avanzata dai ricorrenti, è stata ritenuta "non è condivisibile", se non "manifestamente irragionevole".
    In ultimo, i giudici, ribadendo come il decreto firmato da Kompatscher costituisca "il legittimo esercizio della potestà legislativa regionale", in linea con le competenze primarie della Regione ad autonomia differenziata, hanno considerato infondata anche la questione di legittimità costituzionale, rilevando come le norme regionali "non comportano la negazione o una compromissione del diritto dei cittadini a partecipare alla gestione degli affari pubblici attraverso delle assemblee elettive".
   

Riproduzione riservata © Copyright ANSA

Da non perdere

Condividi

O utilizza