"Le disposizioni emanate in materia
di ammortizzatori sociali, nonostante prevedano novità circa le
modalità di trasmissione dei dati necessari al calcolo e alla
liquidazione diretta delle integrazioni salariali da parte
dell'Inps attraverso l'implementazione del flusso telematico
denominato 'UniEmens-Cig', non hanno apportato modifiche sia ai
termini di invio delle domande e dei dati di pagamento, sia alle
conseguenze (di tipo decadenziale) del loro superamento". A
sottolinearlo il consigliere nazionale dei commercialisti,
Roberto Cunsolo, nel corso dell'audizione sul decreto sostegni
tenutasi oggi presso le Commissioni programmazione economica,
bilancio, Finanze del Senato, aggiungendo che "i datori di
lavoro anche per il tramite dei loro intermediari sono obbligati
ad inviare all'Istituto previdenziale, tramite i modelli "SR41"
e successivamente tramite i flussi Uniemens-Cig, tutti i dati
necessari per il pagamento o per il saldo delle integrazioni
salariali entro la fine del mese successivo a quello in cui è
collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se
posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del
provvedimento di concessione da parte dell'Inps. Trascorsi
inutilmente tali termini, il pagamento dei trattamenti di cui
sopra e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore
di lavoro "inadempiente". Il termine decadenziale,
esplicitamente perentorio, espone a responsabilità inique i
datori di lavoro ed i loro intermediari", ha aggiunto il
professionista. Il rappresentante dei commercialisti ha poi
evidenziato come "il protrarsi dello stato di crisi rende sempre
più difficile l'organizzazione del lavoro per tutte le imprese.
Le norme esistenti relative al blocco dei licenziamenti da un
lato ed il ricorso a strumenti a sostegno del reddito in
costanza di rapporto di lavoro dall'altra (CIG) - ha detto -
fanno si che il datore di lavoro valuti sempre più l'assunzione
di lavoratori a termine. Per questo chiediamo una temporanea
rimozione dei divieti di assunzione a termine operanti per le
aziende che abbiano sospensioni o riduzioni in regime di cassa
integrazione, fermo restando il principio di carattere generale
di divieto di sostituzione del personale sospeso in integrazione
salariale", si chiude la nota dell'Ordine.
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